Art. 2
In vigore dal 29 set 2008
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare lo strumento di approvazione presso il direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, nella sua qualità di depositario dell’accordo, a norma dell’articolo 24 dell’accordo.
Storico versioni
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