Art. 1
In vigore dal 29 set 2008
1. Gli Stati membri calcolano le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali in un determinato anno quale peso delle pile e degli accumulatori portatili immessi nel mercato nel territorio dello Stato membro in detto anno, senza tenere conto delle batterie e degli accumulatori portatili usciti dal territorio di detto Stato membro in detto anno prima di essere venduti agli utilizzatori finali.
2. L’immissione nel mercato di ogni batteria è conteggiata una sola volta.
Storico versioni
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