Art. 1

In vigore dal 18 set 2008
In deroga all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 e in conformità all’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), dello stesso allegato, le conserve di tonno e i filetti di tonno della voce SA 1604, ottenute da materie non originarie, sono considerate originarie del Madagascar alle condizioni specificate agli articoli da 2 a 6 della presente decisione.
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