Art. 1

In vigore dal 16 set 2008
Il rappresentante della Commissione presso il consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali è la persona che occupa la seguente posizione ed esercita le seguenti funzioni: a) consigliere principale con interesse specifico per la salute pubblica che presta consulenza al direttore generale della direzione generale Salute e consumatori in merito alla strategia sulla salute e assiste il direttore della direzione Sanità pubblica e valutazione dei rischi. Il rappresentante supplente è la persona che occupa la seguente posizione ed esercita le seguenti funzioni: b) capo dell’unità Strategia sanitaria e sistemi sanitari che comprende il compito di definire e formulare le politiche e gli interventi nel campo della sanità pubblica, inclusi i prodotti farmaceutici, e di dirigere le attività dell’unità sulla base del programma di lavoro della direzione generale Salute e consumatori e/o della direzione Sanità pubblica e valutazione dei rischi.
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