Art. 2

In vigore dal 15 set 2008
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della conclusione dello stesso.
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Art. 2 Decisione (UE) 2009/305 — Testo vigente | Portale Normativo