Art. 1

In vigore dal 11 set 2008
L’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE non si applica alla produzione e alla vendita all’ingrosso di elettricità in Polonia. Di conseguenza, la direttiva 2004/17/CE continua ad applicarsi agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori e destinati a consentire lo svolgimento di tali attività in Polonia.
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