Art. 2

In vigore dal 11 set 2008
Al fine di finanziare per il periodo 2008-2012 l’analisi svolta dall’OIE delle attività a favore della salute degli animali nelle regioni balcaniche, caucasiche e mediterranee, viene concesso un contributo comunitario, ai sensi dell’articolo 19 della decisione 90/424/CEE, per un importo massimo di 250 000 EUR.
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