Art. 3

In vigore dal 25 ago 2008
1.   Le categorie delle patenti di guida rilasciate prima dell’attuazione della direttiva 91/439/CEE abilitano il titolare alla guida di veicoli delle categorie corrispondenti definite nelle tabelle di cui all’allegato I della presente decisione, senza sostituzione della patente. Possono essere applicate determinate limitazioni, che sono indicate per la relativa abilitazione nell’allegato I della presente decisione. 2.   Quando una patente di guida viene sostituita con una patente di modello comunitario, quale definito negli allegati I e I bis della direttiva 91/439/CEE, al titolare devono essere garantiti diritti equipollenti secondo le corrispondenze indicate nell’allegato I della presente decisione. 3.   I codici impiegati per indicare le limitazioni nelle categorie corrispondenti riportate nelle tabelle sono i codici comunitari armonizzati di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 91/439/CEE. 4.   Il principio comunitario del reciproco riconoscimento di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 91/439/CEE non si applica alla categorie nazionali di patenti di guida.
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