Art. 1

In vigore dal 19 ago 2008
La decisione 2006/133/CE è modificata come segue: 1) all', la seguente frase è aggiunta al primo comma: «Inoltre il Portogallo farà sì che le condizioni del punto 1 dell’allegato, relative ai movimenti di legno, corteccia e piante sensibili da zone delimitate verso zone non delimitate del Portogallo, o verso altri Stati membri o paesi terzi, siano soddisfatte.»; 2) all', la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) sottoporre ad analisi per la ricerca del nematode del pino le partite di legname e di cortecce sensibili, nonché di piante sensibili, provenienti dal Portogallo e introdotte nel proprio territorio;»; 3) l’allegato della decisione 2006/133/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:684:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo