Art. 1
In vigore dal 19 ago 2008
La decisione 2006/133/CE è modificata come segue:
1)
all', la seguente frase è aggiunta al primo comma:
«Inoltre il Portogallo farà sì che le condizioni del punto 1 dell’allegato, relative ai movimenti di legno, corteccia e piante sensibili da zone delimitate verso zone non delimitate del Portogallo, o verso altri Stati membri o paesi terzi, siano soddisfatte.»;
2)
all', la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
sottoporre ad analisi per la ricerca del nematode del pino le partite di legname e di cortecce sensibili, nonché di piante sensibili, provenienti dal Portogallo e introdotte nel proprio territorio;»;
3)
l’allegato della decisione 2006/133/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2008:684:oj#art-1