Art. 6
In vigore dal 13 ago 2008
1. I marchi di qualità ecologica assegnati prima del 18 agosto 2008 in relazione a prodotti che rientrano nel gruppo «prodotti vernicianti per interni» possono continuare a essere utilizzati fino al 28 febbraio 2009.
2. I prodotti appartenenti al gruppo di prodotti «prodotti vernicianti per interni» per i quali è stata presentata domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica prima del 18 agosto 2008 ottengono l’assegnazione del marchio di qualità ecologica alle condizioni previste dalla decisione 2002/739/CE. In tal caso il marchio può essere utilizzato fino al 28 febbraio 2009.
3. Le domande per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica per prodotti appartenenti al gruppo «prodotti vernicianti per interni» presentate dopo il 18 agosto 2008 ma prima del 1o marzo 2009 possono essere basate sui criteri fissati nella decisione 2002/739/CE o sui criteri stabiliti nella presente decisione.
Se la domanda è basata sui criteri fissati nella decisione 2002/739/CE, il marchio di qualità ecologica può essere utilizzato fino al 28 febbraio 2009.
Storico versioni
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