Art. 3

In vigore dal 5 ago 2008
1.   Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri designano la banda di frequenze 5 875-5 905 MHz per i sistemi di trasporto intelligenti e, non appena sia ragionevolmente possibile successivamente a tale designazione, rendono disponibile la banda di frequenze in questione su base non esclusiva. Tale designazione è conforme ai parametri definiti in allegato. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono richiedere periodi di transizione e/o meccanismi di ripartizione dello spettro radio, a norma dell’, paragrafo 5, della decisione sullo spettro radio.
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