Art. 1
In vigore dal 31 lug 2008
In deroga all', paragrafi 1 e 2, della decisione 2003/858/CE e agli della decisione 2006/656/CE, gli Stati membri sospendono le importazioni dalla Malaysia nel loro territorio delle seguenti partite di pesci appartenenti alla famiglia dei ciprinidi (Cyprinidae), di loro uova e loro gameti:
a)
partite di pesci vivi destinati all'allevamento;
b)
partite di pesci vivi di acquacoltura destinati al ripopolamento di peschiere;
c)
partite di pesci ornamentali appartenenti unicamente alle specie Carassius auratus, Ctenopharyngodon idellus, Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix, Aristichthys nobilis, Carassius carassius e Tinca tinca della famiglia dei ciprinidi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2008:641:oj#art-1