Art. 1

In vigore dal 30 lug 2008
1.   La Repubblica ceca deve astenersi dall’adottare il progetto di decreto che stabilisce prescrizioni riguardanti gli integratori alimentari e l’arricchimento dei prodotti alimentari, a meno che non sia modificato conformemente al paragrafo 2. 2.   La Repubblica ceca deve modificare il progetto di decreto in questione in modo da includere un riferimento chiaro al trattamento di prodotti che non sono conformi alle prescrizioni del progetto notificato, ma che sono legalmente prodotti e/o commercializzati in altri Stati membri UE, in Turchia o negli Stati SEE.
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Art. 1 Decisione (UE) 2008/864 — Testo vigente | Portale Normativo