Art. 1
In vigore dal 30 lug 2008
L’ della decisione 2005/692/CE è sostituito dal seguente:
«
1. Gli Stati membri sospendono l’importazione dalla Cina dei seguenti prodotti:
a)
carni fresche di pollame;
b)
preparazioni di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di pollame;
c)
alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame;
d)
uova per il consumo umano; nonché
e)
trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di pollame, a condizione che tale carne abbia subito uno dei trattamenti specifici indicati ai punti B, C o D della parte 4 dell’allegato II alla decisione 2007/777/CE.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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