Art. 1

In vigore dal 30 lug 2008
L’ della decisione 2005/692/CE è sostituito dal seguente: « 1.   Gli Stati membri sospendono l’importazione dalla Cina dei seguenti prodotti: a) carni fresche di pollame; b) preparazioni di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di pollame; c) alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame; d) uova per il consumo umano; nonché e) trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di pollame, a condizione che tale carne abbia subito uno dei trattamenti specifici indicati ai punti B, C o D della parte 4 dell’allegato II alla decisione 2007/777/CE.»
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