Art. 1

In vigore dal 29 lug 2008
1.   Gli Stati membri non applicano l’articolo 45 della direttiva 2006/43/CE per quanto concerne le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di cui all’articolo 45, paragrafo 1, della predetta direttiva, per gli esercizi finanziari aventi inizio tra il 29 giugno 2008 e il 1o luglio 2010, che sono emesse da revisori dei conti o enti di revisione contabile dei paesi terzi di cui all’allegato della presente decisione, qualora il revisore dei conti o l’ente di revisione contabile del paese terzo in questione fornisca alle autorità competenti dello Stato membro tutte le informazioni seguenti: a) il proprio nominativo e indirizzo ed informazioni sulla propria forma giuridica; b) una descrizione dell’eventuale rete cui il revisore dei conti o l’ente di revisione appartiene; c) i principi di revisione contabile e le regole di indipendenza che sono stati applicati alla revisione dei conti in oggetto; d) una descrizione del sistema interno di controllo della qualità dell’ente di revisione contabile; e) l’indicazione di se e quando è stato realizzato l’ultimo controllo della qualità del revisore o dell’ente di revisione contabile e le informazioni necessarie in merito al risultato di tale controllo. Se le informazioni in merito al risultato dell’ultimo controllo della qualità non sono pubbliche e non possono essere fornite direttamente dalle autorità competenti del paese terzo interessato, le autorità competenti degli Stati membri trattano tali informazioni in modo riservato. 2.   Gli Stati membri assicurano che il pubblico sia informato in merito al nominativo e all’indirizzo dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile interessati dei paesi terzi di cui all’allegato della presente decisione e del fatto che tali paesi terzi non sono ancora riconosciuti equivalenti ai fini dell’applicazione della direttiva 2006/43/CE. A tal fine le autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 45 della direttiva possono altresì iscrivere all’albo i revisori dei conti e gli enti di revisione dei paesi terzi di cui all’allegato. 3.   Nonostante il paragrafo 1 gli Stati membri possono applicare i loro sistemi di indagini e sanzioni ai revisori dei conti e agli enti di revisione dei paesi terzi di cui all’allegato. 4.   Il paragrafo 1 non pregiudica gli accordi di cooperazione in materia di controlli di qualità tra le autorità competenti di uno Stato membro e le autorità competenti di un paese terzo di cui all’allegato, purché tali accordi rispettino tutte le condizioni seguenti: a) devono includere l’esecuzione di controlli di qualità sulla base di un trattamento paritario; b) devono essere stati comunicati in precedenza alla Commissione; c) non devono pregiudicare qualsiasi decisione della Commissione a titolo dell’articolo 47 della direttiva 2006/43/CE.
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