Art. 1

In vigore dal 25 lug 2008
La decisione 2003/766/CE è così modificata: 1) all'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Quando i risultati dei controlli di cui all' confermano la presenza nella zona del focolaio di non più di due esemplari dell'organismo di cui sia accertato che sono stati introdotti nell'anno della notifica, le misure di cui alle lettere b), d), f) e g) del primo comma possono essere limitate all'anno in cui si rileva la presenza dell'organismo e all'anno successivo, sempre che nessun esemplare sia identificato in quell'anno. In tal caso i controlli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono intensificati nella zona del focolaio.»; 2) all'articolo 4, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente: «Quando i risultati dei controlli di cui all' confermano la presenza nella zona del focolaio di non più di due esemplari dell'organismo di cui sia accertato che sono stati introdotti nell'anno della notifica, le misure di cui alla lettera a) del primo comma possono essere limitate all'anno in cui si rileva la presenza dell'organismo e all'anno successivo, sempre che nessun esemplare sia identificato in quell'anno. In tal caso i controlli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono intensificati nella zona di sicurezza.»
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