Art. 2
In vigore dal 24 lug 2008
Gli Stati membri autorizzano l’importazione dei prodotti nella Comunità purché siano accompagnati dai risultati di un esame analitico effettuato all’origine che assicuri che non costituiscono un pericolo per la salute umana («esame analitico»).
Gli esami analitici devono essere effettuati, in particolare, per individuare la presenza di cloramfenicolo, metaboliti di nitrofurani, tetraciclina, verde malachite e cristalvioletto, in conformità del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio (3) e della decisione 2002/657/CE della Commissione (4).
Storico versioni
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