Art. 6

In vigore dal 23 lug 2008
1.   Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Germania trasmette le seguenti informazioni alla Commissione: a) l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario, b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste per conformarsi alla presente decisione, c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto. 2.   La Germania informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all' già posto a disposizione di DHL. La Germania trasmette immediatamente, su richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e a quelle previste per conformarsi alla presente decisione. La Germania fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
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Art. 6 Decisione (UE) 2008/948 — Testo vigente | Portale Normativo