Art. 6

In vigore dal 17 lug 2008
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008. Essa si applica finché le norme sull’origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non siano sostituite da quelle allegate ad un accordo concluso con Maurizio — al momento dell’applicazione provvisoria dell’accordo stesso o della sua entrata in vigore, secondo che l’una o l’altra intervenga per prima — e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
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