Art. 6
In vigore dal 17 lug 2008
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Essa si applica finché le norme sull’origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non siano sostituite da quelle allegate ad un accordo concluso con Maurizio — al momento dell’applicazione provvisoria dell’accordo stesso o della sua entrata in vigore, secondo che l’una o l’altra intervenga per prima — e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:603:oj#art-6