Art. 1
Principi generali
In vigore dal 9 lug 2008
Principi generali
1. I prodotti immessi sul mercato comunitario devono essere conformi a tutta la normativa applicabile.
2. All’atto dell’immissione di prodotti sul mercato comunitario, gli operatori economici, in funzione dei loro rispettivi ruoli nella catena di fornitura, sono responsabili della conformità dei loro prodotti a tutta la normativa applicabile.
3. Gli operatori economici hanno la responsabilità di garantire che tutte le informazioni che forniscono in relazione ai loro prodotti siano accurate, complete e conformi alle regole comunitarie applicabili.
Storico versioni
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