Art. 1

In vigore dal 8 lug 2008
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità, il protocollo all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:800:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo