Art. 1
In vigore dal 8 lug 2008
Il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee adottato il 19 giugno 1991 (GU L 176 del 4.7.1991, pag. 7; rettifica nella GU L 383 del 29.12.1992, pag. 117), modificato il 21 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 61), l’11 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1997, pag. 1; rettifica nella GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72), il 16 maggio 2000 (GU L 122 del 24.5.2000, pag. 43), il 28 novembre 2000 (GU L 322 del 19.12.2000, pag. 1), il 3 aprile 2001 (GU L 119 del 27.4.2001, pag. 1), il 17 settembre 2002 (GU L 272 del 10.10.2002, pag. 24; rettifica nella GU L 281 del 19.10.2002, pag. 24), l’8 aprile 2003 (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 17), il 19 aprile 2004 (GU L 132 del 29.4.2004, pag. 2), il 20 aprile 2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 107), il 12 luglio 2005 (GU L 203 del 4.8.2005, pag. 19), il 18 ottobre 2005 (GU L 288 del 29.10.2005, pag. 51) e il 18 dicembre 2006 (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 44), è modificato come segue:
dopo l’articolo 123, nel «Titolo quarto bis: del riesame delle decisioni del Tribunale di primo grado», è inserito un articolo 123 bis, formulato come segue:
«Articolo 123 bis
Qualora la Corte decida, conformemente all’articolo 62, secondo comma, dello statuto, di riesaminare una decisione del Tribunale di primo grado, la lingua processuale è quella della decisione del Tribunale che è oggetto del riesame, fermo restando quanto disposto dall’articolo 29, paragrafo 2, lettere b) e c), e dall’articolo 29, paragrafo 3, commi quarto e quinto, del presente regolamento.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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