Art. 1

In vigore dal 8 lug 2008
La compensazione versata dallo Stato francese alla SNCM per un importo pari a 53,48 milioni di EUR, a titolo di oneri di servizio pubblico per il periodo 1991-2001, costituisce un aiuto di Stato illegittimo ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, ma compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, di detto trattato. Il prezzo di vendita negativo della SNCM pari a 158 milioni di EUR, il fatto che la CGMF si sia fatta carico di interventi sociali nei confronti dei dipendenti per un importo di 38,5 milioni di EUR e la ricapitalizzazione congiunta e concomitante della SNCM da parte della CGMF per un importo pari a 8,75 milioni di EUR non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. L’aiuto alla ristrutturazione per un importo pari a 15,81 milioni di EUR che la Francia ha attuato a favore della Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) costituisce un aiuto di Stato illegittimo ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, ma compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, di detto trattato.
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