Art. 1

In vigore dal 4 lug 2008
La Commissione adotta le misure necessarie per garantire lo stoccaggio di tutti gli antigeni del virus dell’afta epizootica figuranti nell’allegato, a decorrere dal 1o gennaio 2008 e per una durata minima di 5 anni. La Commissione provvede inoltre alla verifica dell’efficacia, alla formulazione, alla distribuzione, all’infialamento, all’etichettatura e al trasporto di tali antigeni.
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