Art. 1

In vigore dal 3 lug 2008
La decisione 2000/572/CE è modificata come segue: 1) l' è sostituito dal seguente: « L'importazione di preparazioni di carni è soggetta alle seguenti condizioni: 1) esse devono essere prodotte in conformità dei requisiti pertinenti posti dai regolamenti (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) e (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) secondo quanto specificato nel certificato sanitario di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione; 2) provengono da uno stabilimento o da stabilimenti che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) in conformità del regolamento (CE) n. 852/2004; 3) devono essere stati congelati a una temperatura interna non superiore a – 18 °C negli impianti di produzione di origine. (*1)   GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1." (*2)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3." (*3)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22." (*4)   GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.»;" 2) l'articolo 4 bis è modificato come segue: a) alla lettera a), le parole «decisione 94/984/CE» sono sostituite da «decisione 2006/696/CE della Commissione (*5) b) alla lettera b), le parole «decisione 94/984/CE» sono sostituite da «decisione 2006/696/CE»; 3) gli allegati II e III sono sostituiti dal testo dell'allegato della presente decisione.
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