Art. 1
In vigore dal 3 lug 2008
La decisione 2000/572/CE è modificata come segue:
1)
l' è sostituito dal seguente:
«
L'importazione di preparazioni di carni è soggetta alle seguenti condizioni:
1)
esse devono essere prodotte in conformità dei requisiti pertinenti posti dai regolamenti (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) e (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) secondo quanto specificato nel certificato sanitario di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione;
2)
provengono da uno stabilimento o da stabilimenti che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) in conformità del regolamento (CE) n. 852/2004;
3)
devono essere stati congelati a una temperatura interna non superiore a – 18 °C negli impianti di produzione di origine.
(*1)
GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1."
(*2)
GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3."
(*3)
GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22."
(*4)
GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.»;"
2)
l'articolo 4 bis è modificato come segue:
a)
alla lettera a), le parole «decisione 94/984/CE» sono sostituite da «decisione 2006/696/CE della Commissione (*5)
b)
alla lettera b), le parole «decisione 94/984/CE» sono sostituite da «decisione 2006/696/CE»;
3)
gli allegati II e III sono sostituiti dal testo dell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:592:oj#art-1