Art. 19
In vigore dal 2 lug 2008
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Grecia deve presentare alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
l’importo (capitale e interessi sul recupero) da recuperare nei confronti del beneficiario;
b)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle pianificate per uniformarsi alla presente decisione;
c)
i documenti che dimostrano che il beneficiario ha ricevuto l’ordine di rimborsare l’aiuto.
2. La Grecia dovrà tenere informata la Commissione in merito ai progressi delle misure nazionali adottate per attuare la presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto. Essa dovrà presentare immediatamente, dietro richiesta della Commissione, le informazioni sulle misure già adottate e su quelle pianificate per uniformarsi alla presente decisione. Dovrà inoltre fornire informazioni dettagliate in merito agli importi degli aiuti e agli interessi sul recupero già recuperati dal beneficiario.
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