Art. 12
Corrispondenza
In vigore dal 30 giu 2008
Corrispondenza
1. La corrispondenza relativa al forum viene inviata alla Commissione per via elettronica, all’attenzione del presidente.
2. La corrispondenza per i membri del forum viene inviata ai membri stessi per via elettronica. I membri designano la o le persone di contatto cui va inviata la loro corrispondenza, e ne informano per iscritto il presidente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:591:oj#art-12