Art. 2

In vigore dal 30 giu 2008
Lo Stato membro relatore prosegue l’esame dettagliato dei dossier di cui all’ e comunica alla Commissione le conclusioni dell’esame in questione, corredate da una raccomandazione relativa all’inserimento o al non inserimento nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE della sostanza attiva di cui all’ ed eventuali condizioni per l’inserimento in questione, quanto prima possibile e al più tardi entro un periodo di un anno a decorrere dalla data della pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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