Art. 2
In vigore dal 27 giu 2008
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.
In deroga al primo paragrafo, sono accettate per l’importazione nella Comunità le partite per le quali sono stati rilasciati certificati veterinari conformemente ai modelli di cui alla decisione 79/542/CEE prima della modifica introdotta dalla presente decisione e con data di rilascio anteriore al 31 dicembre 2008.
Storico versioni
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