Art. 1

Contributo finanziario della Comunità a favore della Polonia

In vigore dal 27 giu 2008
Contributo finanziario della Comunità a favore della Polonia 1.   La Polonia può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità a copertura delle spese che tale Stato membro ha sostenuto in seguito all’adozione nel 2007 delle misure di lotta contro l’influenza aviaria di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE. 2.   Ai fini della presente decisione si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 2 a 5, gli articoli 7 e 8, l’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, e l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 349/2005.
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