Art. 1

In vigore dal 27 giu 2008
1.   Il Portogallo farà sì che le condizioni di cui all’allegato, relative ai movimenti di legno, corteccia e piante sensibili dal suo territorio verso quello di altri Stati membri o paesi terzi, siano soddisfatte. 2.   Gli Stati membri di destinazione, diversi dal Portogallo, possono sottoporre a test sulla presenza di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino — PWN) le partite di legno, corteccia e piante sensibili, provenienti dal Portogallo e giunte nel loro territorio. 3.   La presente decisione non pregiudica la decisione 2006/133/CE.
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