Art. 1

Contributo finanziario della Comunità

In vigore dal 25 giu 2008
Contributo finanziario della Comunità 1.   Il Portogallo può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità a copertura delle spese che tale Stato membro ha sostenuto a seguito dell’adozione nel 2007 delle misure di lotta contro l’influenza aviaria di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE. 2.   Ai fini della presente decisione si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 2 a 5, l’articolo 7, l’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, e l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 349/2005.
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