Art. 27

Autorità competenti

In vigore dal 23 giu 2008
Autorità competenti I dati personali trasmessi possono essere trattati esclusivamente dalle autorità, dagli organi e dai tribunali competenti a procedere per realizzare le finalità di cui all’. In particolare, i dati possono essere trasmessi ad altre autorità solo previa autorizzazione dello Stato membro che li ha forniti e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro ricevente.
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Autorità competenti (Art. 27 Decisione (UE) 2008/615) — Testo vigente | Portale Normativo