Art. 27
Autorità competenti
In vigore dal 23 giu 2008
Autorità competenti
I dati personali trasmessi possono essere trattati esclusivamente dalle autorità, dagli organi e dai tribunali competenti a procedere per realizzare le finalità di cui all’. In particolare, i dati possono essere trasmessi ad altre autorità solo previa autorizzazione dello Stato membro che li ha forniti e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro ricevente.
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