Art. 2

In vigore dal 20 giu 2008
Qualsiasi riferimento all’«Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica» deve essere interpretato come riferimento all’«Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori».
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Art. 2 Decisione (UE) 2008/544 — Testo vigente | Portale Normativo