Art. 1
Modifiche alla decisione 94/262/CECA, CE, Euratom
In vigore dal 18 giu 2008
Modifiche alla decisione 94/262/CECA, CE, Euratom
La decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo (4) è modificata nel modo seguente:
1)
Nel visto 1, sopprimere le parole «Articolo 20 D, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea del Carbone e dell’Acciaio»;
2)
il considerando 3 è sostituito dal testo seguente:
«considerando che il Mediatore, che può anche agire di propria iniziativa, deve poter disporre di tutti gli elementi necessari all’esercizio delle sue funzioni; che, a tale scopo, le istituzioni e gli organi comunitari hanno l’obbligo di fornire al Mediatore, a sua richiesta, le informazioni che egli richiede loro, fermo restando l’obbligo del Mediatore di non divulgarle; che l’accesso a informazioni o documenti secretati, in particolare i documenti sensibili ex articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001 (*1), dovrebbe essere soggetto all’osservanza delle norme di sicurezza dell’istituzione o organo comunitario in questione; che le istituzioni o gli organi che trasmettono le informazioni o i documenti secretati di cui all’, paragrafo 2, primo comma dovrebbero informare il Mediatore di tale carattere di segretezza; che, ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’, paragrafo 2, primo comma, il Mediatore dovrebbe concordare preventivamene con l’istituzione o organo interessato le condizioni per il trattamento delle informazioni o documenti secretati o di altre informazioni coperte dal segreto professionale; che, se non riceve l’assistenza richiesta, il Mediatore ne informa il Parlamento europeo, al quale spetta prendere le iniziative del caso;
(*1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).»;"
3)
nell’, paragrafo 1, sopprimere le parole: «Articolo 20 D, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea del Carbone e dell’Acciaio»;
4)
Il paragrafo 2 dell’ è sostituito dal seguente:
«2. Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l’obbligo di fornire al Mediatore le informazioni che egli richiede loro e gli permettono la consultazione dei loro fascicoli. L’accesso a informazioni o documenti secretati, in particolare i documenti sensibili ex articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001, sono soggetti all’osservanza delle norme di sicurezza dell’istituzione o organo comunitario in questione.
Le istituzioni o organi che trasmettono le informazioni o i documenti secretati di cui al primo comma informano il Mediatore di tale carattere di segretezza.
Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al primo comma, il Mediatore concorda preventivamene con l’istituzione o organo interessato le condizioni per il trattamento delle informazioni o documenti secretati o di altre informazioni coperte dal segreto professionale.
Le istituzioni o organi interessati consentono l’accesso a documenti provenienti da uno Stato membro e soggetti al segreto in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare soltanto previo consenso di detto Stato membro.
Essi consentono l’accesso agli altri documenti provenienti da uno Stato membro dopo averne informato lo Stato membro interessato.
In entrambi i casi, e in conformità dell’articolo 4, il Mediatore non può divulgare il contenuto di detti documenti.
I funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari sono tenuti a testimoniare, a richiesta del Mediatore; essi restano vincolati dalle pertinenti disposizioni dello statuto dei funzionari, segnatamente dall’obbligo del segreto professionale.»;
5)
l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
1. Il Mediatore e il personale alle sue dipendenze, ai quali si applicano gli articoli 287 del trattato che istituisce la Comunità europea e 194 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, sono tenuti a non divulgare le informazioni e i documenti di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito delle indagini da loro svolte. Essi hanno in particolare l’obbligo di non divulgare informazioni secretate né i documenti trasmessi al Mediatore, in particolare i documenti sensibili ex articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001, né i documenti che rientrano nell’ambito della legislazione comunitaria concernente la protezione dei dati personali, né informazioni che possano recar pregiudizio alla persona che sporge denuncia o a qualsiasi altra persona interessata, fatto salvo il disposto del paragrafo 2.
2. Qualora, nell’ambito di un’indagine, venga a conoscenza di fatti aventi, a suo giudizio, un’incidenza penale, il Mediatore li comunica immediatamente alle autorità nazionali competenti tramite le Rappresentanze permanenti degli Stati membri presso le Comunità europee e, se il caso rientra nei suoi poteri, all’istituzione o organo comunitario competente o al servizio preposto alla lotta antifrode; se del caso, il Mediatore informa anche l’istituzione o l’organo comunitario da cui dipende il funzionario o l’agente interessato, che potrebbero eventualmente applicare l’articolo 18, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Il Mediatore può altresì informare l’istituzione o l’organo comunitario interessato dei fatti riguardanti, sotto il profilo disciplinare, il comportamento di uno dei loro funzionari o agenti.»;
6)
è inserito il seguente articolo 4 bis:
«Articolo 4 bis
Il Mediatore e il personale alle sue dipendenze trattano le richieste di accesso pubblico diverse da quelle di cui all’articolo 4, paragrafo 1, conformemente alle condizioni e ai limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001.»;
7)
l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
1. Qualora ciò contribuisca a rendere più efficaci le proprie indagini e a migliorare la tutela dei diritti e degli interessi delle persone che sporgono denuncia, il Mediatore può cooperare con le autorità corrispondenti che esistono in taluni Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali applicabili. Il Mediatore non può esigere, in tal modo, documenti ai quali non avrebbe accesso ai sensi dell’.
2. Nell’ambito delle sue funzioni come descritte all’articolo 195 del trattato che istituisce la Comunità europea e all’articolo 107 D del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica ed evitando ogni duplicazione con le attività di altre istituzioni o organi, il Mediatore può, alle stesse condizioni, cooperare con istituzioni e organi degli Stati membri competenti per la promozione e tutela dei diritti fondamentali.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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