Art. 2
In vigore dal 17 giu 2008
1. Gli Stati membri possono permettere l’importazione dalla Cina di prodotti dell’acquicoltura non accompagnati dai risultati delle analisi chimiche tese a verificare la presenza di malachite verde, di cristalvioletto e dei loro metaboliti per un periodo massimo di sei settimane dall’entrata in vigore della presente decisione sempre che lo Stato membro importatore garantisca che tutti i prodotti in questione siano sottoposti ad analisi tese a verificare la presenza di malachite verde, di cristalvioletto e dei loro metaboliti.
2. Tutte le spese sostenute ai fini dell’applicazione della prova prevista al paragrafo 1 del presente articolo vanno sostenute dallo speditore, dal destinatario o dall’agente dell’uno o dell’altro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:463:oj#art-2