Art. 2

In vigore dal 13 giu 2008
1.   Entro sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri designano e quindi mettono la banda 2 500-2 690 MHz a disposizione, su base non esclusiva, di sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, conformemente ai parametri stabiliti nell'allegato della presente decisione. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono richiedere periodi di transizione, che prevedano accordi di condivisione dello spettro radio, a norma dell', paragrafo 5, della decisione sullo spettro radio. 3.   Gli Stati membri si accertano che i sistemi di cui al paragrafo 1 offrano una protezione adeguata ai sistemi nelle bande adiacenti.
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