Art. 2
In vigore dal 11 giu 2008
Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica del Portogallo, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno della Svezia sono destinatari della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:445:oj#art-2