Art. 1

In vigore dal 10 giu 2008
1.   Gli Stati membri vietano l’importazione di olio di girasole originario dell’Ucraina, o proveniente da tale paese, classificato con il codice NC 1512 11 91 o 1512 19 90 10 (di seguito denominato «olio di girasole»), se la partita di olio di girasole non è corredata di un certificato valido che attesti l’assenza di livelli inaccettabili di oli minerali e se non è accompagnata dai risultati di campionamenti e analisi tesi a rilevare l’eventuale presenza di oli minerali. 2.   Il certificato di cui al paragrafo 1 è valido per l’importazione di partite di olio di girasole nella Comunità solo se il campionamento e l’analisi della partita e il rilascio del certificato sono stati effettuati dopo la valutazione e l’approvazione ufficiale, da parte della Commissione europea, del sistema di controllo e certificazione istituito dalle autorità ucraine. 3.   Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali notificherà agli Stati membri le informazioni dettagliate sul sistema di controllo e certificazione istituito dalle autorità ucraine nonché l’approvazione ufficiale dello stesso da parte della Commissione. 4.   Gli Stati membri prendono le opportune misure relative al campionamento e alle analisi da effettuare all’importazione su ogni partita di olio di girasole originario dell’Ucraina, o proveniente da tale paese, corredata di un certificato valido, per garantire che la partita contenga livelli di oli minerali conformi a quanto dichiarato nel certificato. Essi informano la Commissione dei risultati sfavorevoli attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi. I risultati favorevoli sono notificati alla Commissione con frequenza trimestrale; 5.   Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti atti a garantire che l’olio di girasole originario dell’Ucraina, o proveniente da tale paese, e che non soddisfi i requisiti della presente decisione non sia commercializzato a fini di alimentazione umana o animale. 6.   Gli Stati membri faranno sì che le spese per attuare quanto disposto ai punti 4. e 5. siano sostenute dagli operatori responsabili dell’importazione.
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Art. 1 Decisione (UE) 2008/433 — Testo vigente | Portale Normativo