Art. 1
Partecipazione finanziaria della Comunità per la Germania
In vigore dal 5 giu 2008
Partecipazione finanziaria della Comunità per la Germania
La Germania può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità a copertura delle spese che lo Stato membro in questione ha sostenuto a seguito dell'adozione delle misure di cui all', paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE per combattere la febbre catarrale nel 2007.
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