Art. 1
Partecipazione finanziaria della Comunità
In vigore dal 5 giu 2008
Partecipazione finanziaria della Comunità
1. Il Regno Unito può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità a copertura delle spese che tale Stato membro ha sostenuto a seguito dell'adozione nel 2007 delle misure di lotta contro l'afta epizootica di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), punti da i) a iv) e lettera b), della decisione 90/424/CEE.
2. Il contributo finanziario della Comunità rappresenta il 60 % delle spese ammissibili al finanziamento comunitario di cui al paragrafo 1 e viene corrisposto alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 349/2005.
Storico versioni
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