Art. 3

In vigore dal 5 giu 2008
1.   Gli Stati membri di cui all’, paragrafo 1, prendono le disposizioni necessarie affinché gli strumenti di ratifica o di adesione siano depositati simultaneamente presso il ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi, se possibile anteriormente al 5 giugno 2010. 2.   Entro il 5 dicembre 2009, gli Stati membri di cui al paragrafo 1, in seno al Consiglio, scambiano informazioni con la Commissione sulla data in cui prevedono che le rispettive procedure parlamentari necessarie alla ratifica o all’adesione siano espletate. La data e le modalità per il deposito simultaneo sono fissate su questa base.
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Art. 3 Decisione (UE) 2008/431 — Testo vigente | Portale Normativo