Art. 1

Contributo finanziario della Comunità a favore del Regno Unito

In vigore dal 29 mag 2008
Contributo finanziario della Comunità a favore del Regno Unito Fatto salvo l’articolo 10 bis della decisione 90/424/CEE, il Regno Unito può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità volto a finanziare i costi sostenuti nel 2007 da tale Stato membro per l’adozione di misure al fine di combattere la febbre catarrale degli ovini di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.
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