Art. 1

Contributi di Stati terzi

In vigore dal 28 mag 2008
L’ della decisione CIAD/1/2008 del Comitato politico e di sicurezza, del 13 febbraio 2008, è sostituito dal seguente: « Contributi di Stati terzi A seguito delle conferenze sulla costituzione della forza e delle successive consultazioni, i contributi della Repubblica d’Albania e della Federazione russa sono accettati per l’operazione militare dell’UE nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana.»
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