Art. 2
In vigore dal 26 mag 2008
La sua designazione di «alfa-ciclodestrina» o «α-ciclodestrina» va indicata nell’elenco degli ingredienti negli alimenti che la contengono.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:413:oj#art-2