Art. 2

In vigore dal 21 mag 2008
1.   Entro sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri designano e mettono la banda 3 400-3 600 MHz a disposizione, su base non esclusiva, di reti di comunicazioni elettroniche terrestri, conformemente ai parametri stabiliti nell’allegato alla presente decisione. 2.   Entro il 1o gennaio 2012 gli Stati membri designano e successivamente mettono la banda 3 600-3 800 MHz a disposizione, in modo non esclusivo, di reti di comunicazioni elettroniche terrestri, conformemente ai parametri stabiliti nell’allegato alla presente decisione. 3.   Gli Stati membri si accertano che le reti di cui ai paragrafi 1 e 2 offrano una protezione adeguata ai sistemi nelle bande adiacenti. 4.   Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare gli obblighi di cui alla presente decisione nelle aeree geografiche in cui il coordinamento con i paesi terzi impone di discostarsi dai parametri di cui alla presente decisione. Gli Stati membri fanno il possibile per risolvere questi scostamenti che notificano alla Commissione, insieme alle aree geografiche interessate, e pubblicano le informazioni pertinenti conformemente alla decisione n. 676/2002/CE.
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