Art. 1

In vigore dal 15 mag 2008
La decisione 2006/133/CE è modificata come segue: 1) L’articolo 4 è sostituito al seguente: «Articolo 4 1.   Gli Stati membri svolgono indagini ufficiali annuali volte a determinare se il legname, le cortecce e le piante sensibili provenienti dal proprio territorio siano infestati dal nematode del pino. Fatto salvo il disposto dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, i risultati delle indagini sono notificati agli altri Stati membri e alla Commissione ogni anno entro il 15 dicembre. 2.   Oltre alle indagini di cui al paragrafo 1 il Portogallo appronta un piano di sorveglianza relativo alla totalità del territorio portoghese e lo presenta alla Commissione per approvazione. Il piano è basato sui rischi e tiene conto della distribuzione delle piante sensibili all’interno del territorio portoghese. Nel caso in cui tale piano di sorveglianza non sia presentato entro il 16 maggio 2008 la Commissione può adottare misure adeguate. I risultati dell’indagine effettuata sulla base di tale piano sono notificati alla Commissione agli altri Stati membri non appena disponibili.» 2) All’articolo 5, il terzo paragrafo è sostituito dal seguente: «L’elenco è aggiornato sulla base dei risultati delle indagini di cui all’articolo 4 e i risultati notificati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE.» 3) L’allegato della decisione 2006/133/CE è modificato in conformità con l’allegato della presente decisione.
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