Art. 13
Riesame
In vigore dal 14 mag 2008
Riesame
Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente decisione, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione, basata su una valutazione esterna e indipendente, sullo sviluppo della REM. La relazione è corredata, se necessario, di proposte di modifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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