Art. 2

In vigore dal 7 mag 2008
L’Austria adotta i provvedimenti necessari per mettere fine al divieto di importazione e trasformazione in prodotti alimentari e mangimi di Zea mays L. linea T25 al massimo entro 20 giorni dalla notifica.
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Art. 2 Decisione (UE) 2008/470 — Testo vigente | Portale Normativo