Art. 1

In vigore dal 30 apr 2008
1.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e del gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2008 a partire da fonti esterne, è di 8 608 000,00 kg PRO (potenziale di riduzione dell’ozono). 2.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo III (halon), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2008 a partire da fonti esterne, è di 5 144 000,00 kg PRO. 3.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo IV (tetracloruro di carbonio), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2008 a partire da fonti esterne è di 10 000 330,00 kg PRO. 4.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo V (1,1,1-tricloroetano), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2008 a partire da fonti esterne è di 400 060,00 kg PRO. 5.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo VI (bromuro di metile), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2008 a partire da fonti esterne per applicazioni di quarantena o trattamenti anteriori al trasporto, per l’impiego come materia prima o per distruzione è di 1 372 411,20 kg PRO. 6.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo VII (idrobromofluorocarburi), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2008 a partire da fonti esterne per l’impiego come materia prima è di 146,00 kg PRO. 7.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo VIII (idroclorofluorocarburi), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2008 a partire da fonti esterne è di 10 102 977,467 kg PRO. 8.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo IX (bromoclorometano), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2008 a partire da fonti esterne è di 168 012,00 kg PRO.
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